PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La tassa annuale di concessione governativa relativa al passaporto ordinario per l'estero, di cui all'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e all'articolo 1 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è soppressa.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.